Art. 13. FERIE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE INTERMEDIE (EX EQUIPARATE) Il periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedae e' elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-47, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggioli periodi fereali contrattualmente fissati.