(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 13)
                              Art. 13. 
             FERIE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI APPARTENENTI 
              ALLE CATEGORIE INTERMEDIE (EX EQUIPARATE) 

 
  Il periodo minimo  feriale  annuo  per  gli  impiegati  e  per  gli
appartenenti alle  categorie  intermedae  e'  elevato,  a  far  tempo
dall'anno feriale 1946-47, a dodici giorni lavorativi, fermi restando
i maggioli periodi fereali contrattualmente fissati.