(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 14)
                              Art. 14. 
                          FERIE FRAZIONATE 

 
  In caso  di  cessazione  di  lavoro  nel  corso  dell'anno  saranno
corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' sostitutiva del  mancato
godimento delle ferie computata, sulla retribuzione globale di  fatto
per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.