(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 15)
                              Art. 15. 
               FESTIVITA' CADENTI NEL PERIODO FERIALE 

 
  Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso  delle
ferie danno  luogo  al  relativo  trattamento  economico,  in  quanto
dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.