(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 15)
Art. 15.
FESTIVITA' CADENTI NEL PERIODO FERIALE
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle
ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto
dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.