Art. 16. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI OPERAI Per tutte le giornate festive - considerate tali dai singoli contratti di categoria od, in mancanza di norma contrattuale, riconosciute tali dallo Stato a tutti gli effetti civili - sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festivita' infrasettimanali oltre la retribuzione di cui al primo comma, sara' corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale. Entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo, le Camere provinciali del lavoro delle province, in cui vigono particolari accordi che regolano la materia, hanno facolta' di optare per il mantenimento degli accordi locali.