(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 16)
                              Art. 16. 
                 FESTIVITA' INFRASETTIMANALI OPERAI 

 
  Per tutte le  giornate  festive  -  considerate  tali  dai  singoli
contratti  di  categoria  od,  in  mancanza  di  norma  contrattuale,
riconosciute tali dallo Stato a tutti  gli  effetti  civili  -  sara'
corrisposta agli operai la  normale  retribuzione,  intendendosi  per
tale quella che avrebbero  percepito  se  avessero  lavorato  secondo
l'orario normale giornaliero di stabilimento. 
  In caso di prestazione  di  lavoro  nelle  giornate  di  festivita'
infrasettimanali oltre la retribuzione di cui al primo  comma,  sara'
corrisposta la retribuzione globale  per  le  ore  lavorate  come  in
giorno feriale. 
  Entro un mese dalla data di stipulazione del presente  accordo,  le
Camere  provinciali  del  lavoro  delle  province,  in   cui   vigono
particolari accordi che regolano la materia, hanno facolta' di optare
per il mantenimento degli accordi locali.