Art. 17. GRATIFICA NATALIZIA E 13ยช MENSILITA' Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sara' effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio dalle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Per gli impiegati la tredicesima mensilita' a partire dal 1946 sara' corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.