(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 17)
                              Art. 17. 
                GRATIFICA NATALIZIA E 13ยช MENSILITA' 

 
  Agli operai in servizio alla  data  di  applicazione  del  presente
accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sara'  effettuata,
per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore  della
retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara'  riferimento
al guadagno medio dalle due ultime quindicine o delle quattro  ultime
settimane. 
  Per gli impiegati la tredicesima  mensilita'  a  partire  dal  1946
sara' corrisposta sulla base della retribuzione  globale  mensile  di
fatto. 
  Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno  saranno  corrisposti  tanti  dodicesimi  della   gratifica
natalizia o della tredicesima mensilita' per quanti sono  i  mesi  di
servizio prestati presso l'azienda.