(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 18)
                              Art. 18. 
                     COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE 
             AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' 
 
 
  Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri
di computo  della  retribuzione  agli  effetti  della  indennita'  di
anzianita', si stabilisce quanto segue: 
    per l'anzianita' maturata fino al 1 gennaio 1945, l'indennita' e'
liquidata in  base  alla  retribuzione  in  corso  al  momento  della
risoluzione dal rapporto, esclusa la sola indennita' di continenza; 
    per l'anzianita' maturata  successivamente  alla  predetta  data,
l'indennita'  e'  liquidata  comprendendo  nella  retribuzione  anche
l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del
rapporto. 
  L'indennita' sostitutiva del preavviso e' comprensiva  anche  della
indennita' di contingenza.