Art. 18. COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennita' di anzianita', si stabilisce quanto segue: per l'anzianita' maturata fino al 1 gennaio 1945, l'indennita' e' liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione dal rapporto, esclusa la sola indennita' di continenza; per l'anzianita' maturata successivamente alla predetta data, l'indennita' e' liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto. L'indennita' sostitutiva del preavviso e' comprensiva anche della indennita' di contingenza.