(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 19)
                              Art. 19. 
                          ASSEGNI FAMILIARI 

 
  Gli assegni famigliari per gli operai, per gli impiegati e per  gli
appartenenti alle categorie intermedie, sono  aumentati  del  50  per
cento limitatamente alle quote per i figli. 
  Le parti si  impegnano  a  sollecitare  l'emanazione  del  relativo
provvedimento legislativo e  la  categoria  industriale  dichiara  di
accollarsi l'onere dei maggiori contributi necessari. 
  Le aziende anticiperanno l'importo dei maggiori assegni dalla  data
di cui al primo comma dell'articolo 1 e di cui agli articoli 2 e 3.