Art. 19. ASSEGNI FAMILIARI Gli assegni famigliari per gli operai, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie, sono aumentati del 50 per cento limitatamente alle quote per i figli. Le parti si impegnano a sollecitare l'emanazione del relativo provvedimento legislativo e la categoria industriale dichiara di accollarsi l'onere dei maggiori contributi necessari. Le aziende anticiperanno l'importo dei maggiori assegni dalla data di cui al primo comma dell'articolo 1 e di cui agli articoli 2 e 3.