(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 2)
                               Art. 2. 
                         MINIMI DI STIPENDIO 
 
 
  I minimi di stipendio  degli  impiegati,  in  relazione  alle  zone
stabilite dai contratti 6  dicembre  1945  e  23  maggio  1946,  sono
fissati, a far tempo dal 1  ottobre  1946,  nella  misura  risultante
dalla seguente tabella. 
 
 
         MINIMI DI STIPENDIO BASE A DECORRERE DAL 1°-10-1946 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
  I minimi di stipendio di cui sopra assorbono,  fino  a  concorrenza
gli aumenti sulle  retribuzioni  di  fatto  derivanti  dagli  accordi
interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, o,  successivamente,
da  altri  accordi  locali  o  di  categoria  o,  comunque,  concessi
collettivamente dalle aziende. 
  Un ulteriore eventuale aumento, nella misura  massima  del  15  per
cento,  potra'  essere  apportato  dalle  Associazioni  nazionali  di
categoria in relazione alla misura degli aumenti che saranno da  esse
stabiliti per le categorie operaie. 
  Le  retribuzioni  di  fatto  saranno  aumentate  della   differenza
intercorrente tra i nuovi  minimi  e  quelli  precedenti,  maggiorati
delle quote di aumenti collettivamente concessi ai sensi del  secondo
comma. 
  Gli aumenti di anzianita' gia'  maturati  saranno  ricalcolati  sui
nuovi minimi secondo le vigenti disposizioni contrattuali.