Art. 2. MINIMI DI STIPENDIO I minimi di stipendio degli impiegati, in relazione alle zone stabilite dai contratti 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, sono fissati, a far tempo dal 1 ottobre 1946, nella misura risultante dalla seguente tabella. MINIMI DI STIPENDIO BASE A DECORRERE DAL 1°-10-1946 Parte di provvedimento in formato grafico I minimi di stipendio di cui sopra assorbono, fino a concorrenza gli aumenti sulle retribuzioni di fatto derivanti dagli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, o, successivamente, da altri accordi locali o di categoria o, comunque, concessi collettivamente dalle aziende. Un ulteriore eventuale aumento, nella misura massima del 15 per cento, potra' essere apportato dalle Associazioni nazionali di categoria in relazione alla misura degli aumenti che saranno da esse stabiliti per le categorie operaie. Le retribuzioni di fatto saranno aumentate della differenza intercorrente tra i nuovi minimi e quelli precedenti, maggiorati delle quote di aumenti collettivamente concessi ai sensi del secondo comma. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati saranno ricalcolati sui nuovi minimi secondo le vigenti disposizioni contrattuali.