(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 20)
                              Art. 20. 
          CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE 

 
  Le parti concordano che col presente accordo non  hanno  inteso  di
modificare le condizioni complessive di maggior favore, individuali o
collettive.