(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 21)
                              Art. 21. 
               DECADENZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 
                          28 SETTEMBRE 1946 

 
  L'accordo interconfederale 28 settembre 1946 decade a  partire  dal
giorno  di  entrata  in  vigore  del  presente  contratto;  peraltro,
l'assegno temporaneo, previsto dagli articoli 1 e 2 di detto accordo,
cessa  ad  ogni  effetto  dalla  data  di  decorrenza  degli  aumenti
derivanti dall'articolo 1, primo comma, del presente accordo.