(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 22)
                              Art. 22. 
                          TREGUA SALARIALE 

 
  In aderenza alle finalita' del  presente  accordo  enunciate  nella
premessa, le Confederaziuni stipulanti  e  13  Associazioni  ad  esse
adiacenti,  sia  nazionali  che  territoriali,  assumono  impegno  di
osservare, per un periodo di mesi  sei  dalla  data  di  stipulazione
dell'accordo  stesso,  una  tregua  e,   conseguentemente,   di   non
addivenire  ad  alcuna  variazione   di   aumento   del   trattamento
retributivo   dei   lavoratori,   quale    risulta    successivamente
all'applicazione  del  presente  accordo,   salvo   naturalmente   le
variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile. 
  Nello  spirito  di  tale  impegno  tutte  le   organizzazioni   dei
lavoratori  si  adopereranno  per  evitare  qualsiasi  richiesta   ed
agitazione in contrasto con esso. 
  La tregua concordata non ostacola la normale attivita' di revisione
degli istituti contrattuali in sede di stipulandi accordi  nazionali,
purche' tale revisione non importi un effettivo aumento  salariale  o
stipendiale di carattere generale, che, come tale, possa considerarsi
in contrasto con la lettera e con lo spirito del presente concordato.