(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-Dichiarazioni)
                CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE 

 
Roma, 30 ottobre 1946 

 
                        CHIARIMENTI A VERBALE 

 
                               Art. 1. 

 
                        COMPENSI PARTICOLARI 

 
  Nel caso in cui per determinare qualifiche  operaie,  i  salari  in
atto siano fissati in misura superiore ai livelli generali in  quanto
compensano particolari condizioni lavorative (pericolo  o  disagio  e
simili le Associazioni nazionali potranno determinare le nuove  paghe
anche i limiti superiori a quelli indicati dall'articolo 1 o adottare
provvedimenti diversi. 

 
                           Artt. 2, 3 e 4. 

 
                         AUMENTI COLLETTIVI 

 
  Si intendono collettivi gli aumenti non di  merito  concessi  dalle
aziende alla totalita' dei lavoratori, che se taluni di essi ne siano
rimasti eslusi per  particolari  condizioni  di  utilizzazione  o  di
rendimento. 

 
                              Art. 19. 
                          ASSEGNI FAMILIARI 

 
  Le parti sono d'accordo che l'anticipazione di cui al terzo  comma,
dell'articolo 19 sara'  fatta  non  appena  intervenuta  la  relativa
autorizzazione ministeriale. 

 
                       DICHIARAZIONI A VERBALE 

 
                               Art. 8. 
              VARIAZIONE DELLA SCALA MOBILE IN DISCESA 

 
  Per la disciplina dei movimenti  della  scala  mobile  in  caso  di
riduzione   del   costo   della   vita   le   parti   s'incontreranno
successivamente. 

 
                              Art. 18. 
                     COMPUTO DULLA RITRIBUZIONE 
             AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' 

 
  Si da' atto che la Confederazione del Lavoro ha avanzato  richiesta
di parificiare il trattamento in  caso  di  dimissioni  a  quello  di
licenziamento, sia per gli operai che per gli impiegati. 
  La rappresentanza industriale si e'  riservata,  sentiti  i  propri
organi confederali, di comunicare se il problema debba  -  a  proprio
avviso - essere discusso con trattativa interconfederale od  in  sede
di discussione del contratti di categoria.