Art. 3. CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE (GIA' CHIAMATE "EQUIPARATE") Premesso che le parti sono d'accordo nell'applicare anche nelle province dell'Italia settentrionale i criteri per la identificazione e classificazione di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo 23 maggio 1946 per le province dell'Italia centro-meridionale, i minimi di retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie (gia' chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui all'articolo 4 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 e all'articolo 35 del citato accordo 23 maggio 1946, tabella A - sono aumentati del 35 per cento a far tempo dal primo di ottobre. Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma secondo dell'articolo 1 del presente accordo. Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli umenti periodici di anzianita', valgono le norme stabilite per gli impiegati.