(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 3)
                               Art. 3. 
                  CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE 
                    (GIA' CHIAMATE "EQUIPARATE") 

 
  Premesso che le parti sono  d'accordo  nell'applicare  anche  nelle
province dell'Italia settentrionale i criteri per la  identificazione
e classificazione di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo 23 maggio
1946 per le province  dell'Italia  centro-meridionale,  i  minimi  di
retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie
(gia' chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui
all'articolo  4  dell'accordo  interconfederale  30  marzo   1946   e
all'articolo 35 del citato accordo 23 maggio 1946, tabella A  -  sono
aumentati del 35 per cento a far tempo dal primo di ottobre. 
  Le singole categorie merceologiche potranno inoltre  concordare  un
ulteriore eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura  massima  e
nei modi e casi di cui al comma secondo dell'articolo 1 del  presente
accordo. 
  Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli  umenti
periodici  di  anzianita',  valgono  le  norme  stabilite   per   gli
impiegati.