(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 4)
                               Art. 4. 
        COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO 

 
  I nuovi minimi  di  paga  previsti  per  gli  operai  dal  presente
contratto  assorbono,  fino  a  concorrenza,  gli  aumenti  stabiliti
accordi successivi ai concordati interconfederali 6 dicembre  1945  e
23 maggio 1946, o concessi collettivamente, tanto per le retribuzioni
ad  economiche  per  quelle  a  cottimo,  a  titolo  di   adeguamento
salariale, sotto qualsiasi forma o denominazione. 
  I guadagni di fatto, sia ad economia e sia a cottimo, che  eccedono
gli aumenti collettivi di cui sopra, saranno conservati  in  cifra  e
riportati sui nuovi minimi, fino all'aggiornamento, per i cottimisti,
delle tariffe di cottimo. Cosi' ad esempio: 
    situazione precedente: 
      paga base L. 20 + utile cottimo L. 10 = L. 30 (guadagno globale
precedente); 
    a nuova situazione: 
      paga base L. 27 + utile cottimo L. 10 = L. 37  (nuovo  guadagno
globale). 

 
  Tanto per gli operai quanto per gli impiegati e  per  le  categorie
intermedie i terzi elementi, le indennita' integrative e simili  sono
assorbiti per un 20 per cento del loro importo, con un minimo di lire
20 giornaliere, all'atto dell'applicazione dell'aumento  del  35  per
cento, e, per un ulteriore per  cento  della  loro  entita'  attuale,
all'atto dell'applicazione degli accordi nazionali di Categoria.