Art. 5. DECORRENZA DEGLI STIPULANDI CONTRATTI NAZIONALI Le Associazioni nazionali di categoria sono impegnate a procedere entro il 30 novembre p. v. alla definizione dei contratti nazionali. In relazione all'impegno di cui sopra si stabilisce che, per i (contratti conclusi nel predetto termine, anche l'eventuale ulteriore aumento, di cui al secondo comma dell'articolo 1, avra' decorrenza, per i rapporti di lavoro in corso, dalla data di decorrenza, degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del presente accordo. Al 15 novembre le due Confederazioni esamineranno la situazione allo scopo di sollecitare la definizione delle trattative non ancora concluse. Trascorso il termine del 30 novembre, le trattative si intendono avocate alle due Confederazioni che provvederanno a concludere con la maggiore sollecitudine gli accordi di cui al secondo comma dell'articolo 1.