(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 5)
                               Art. 5. 
           DECORRENZA DEGLI STIPULANDI CONTRATTI NAZIONALI 

 
  Le Associazioni nazionali di categoria sono impegnate  a  procedere
entro il 30 novembre p. v. alla definizione dei contratti nazionali. 
  In relazione all'impegno di cui sopra  si  stabilisce  che,  per  i
(contratti conclusi nel predetto termine, anche l'eventuale ulteriore
aumento, di cui al secondo comma dell'articolo 1,  avra'  decorrenza,
per i rapporti di lavoro in corso, dalla data  di  decorrenza,  degli
aumenti di cui al primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo  2  del
presente accordo. 
  Al 15 novembre le due  Confederazioni  esamineranno  la  situazione
allo scopo di sollecitare la definizione delle trattative non  ancora
concluse. 
  Trascorso il termine del 30 novembre, le  trattative  si  intendono
avocate alle due Confederazioni che provvederanno a concludere con la
maggiore  sollecitudine  gli  accordi  di  cui   al   secondo   comma
dell'articolo 1.