(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 8)
                               Art. 8. 
                     VARIAZIONI DELLA INDENNITA' 

 
  L'indennita' di contingenza verra' variata di due mesi in due mesi,
rimanendo in tali intervalli immutata. 
  Il primo adeguamento verra' fatto, in base  alla  variazione  degli
indici provinciali 15 settembre 1946 15  novembre  1946,  rispetto  a
quelli 15 giugno 15 settembre 1946,  ed  avra'  applicazione  dal  10
dicembre 1946. Il successivo adeguamento avra' luogo  il  1  febbraio
1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo  15  novembre
1946-15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base
considerato (15 giugno-15 settembre 1946)  e  cosi'  per  i  bimestri
successivi.