Art. 8. VARIAZIONI DELLA INDENNITA' L'indennita' di contingenza verra' variata di due mesi in due mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verra' fatto, in base alla variazione degli indici provinciali 15 settembre 1946 15 novembre 1946, rispetto a quelli 15 giugno 15 settembre 1946, ed avra' applicazione dal 10 dicembre 1946. Il successivo adeguamento avra' luogo il 1 febbraio 1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo 15 novembre 1946-15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base considerato (15 giugno-15 settembre 1946) e cosi' per i bimestri successivi.