(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 9)
                               Art. 9. 
           APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL 
            NUMERO INDICE ALLA INDENNITA' DI CONTINGENZA 

 
  Le variazioni percentuali del numero  indice  saranno  tradotte  in
variazioni  percentuali   dell'indennita'   di   contingenza   (cioe'
dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando
le variazioni per il coefficiente 2,30, per i  lavoratori  uomini  di
eta' superiore agli  anni  20,  e  per  il  coefficiente  2,  per  le
lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori di ambo
i sessi di eta' inferiore agli anni 20.