Art. 9. APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE ALLA INDENNITA' DI CONTINGENZA Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per il coefficiente 2,30, per i lavoratori uomini di eta' superiore agli anni 20, e per il coefficiente 2, per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori di ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20.