(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  A cura dei Delegati del Ministro delle Finanze, dei quali e' parola
nell'art. 23 del regolamento 14  settembre  1862,  n.°  812;  per  la
vendita dei beni demaniali, e coll'assistenza di  quegli  Agenti  che
l'Amministrazione  della  Cassa  Ecclesiastica  deleghera'   a   tale
oggetto, i beni destinati a passare al Demanio  dello  Stato  saranno
divisi in lotti secondo le norme stabilite dal detto  regolamento,  e
determinatane la rendita netta, saranno descritti in appositi elenchi
nel modo indicato dagli articoli seguenti.