Art. 3. A cura dei Delegati del Ministro delle Finanze, dei quali e' parola nell'art. 23 del regolamento 14 settembre 1862, n.° 812; per la vendita dei beni demaniali, e coll'assistenza di quegli Agenti che l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica deleghera' a tale oggetto, i beni destinati a passare al Demanio dello Stato saranno divisi in lotti secondo le norme stabilite dal detto regolamento, e determinatane la rendita netta, saranno descritti in appositi elenchi nel modo indicato dagli articoli seguenti.