(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Pei beni fruttiferi la rendita netta sara' determinata colle stesse
norme stabilite agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato  regolamento
14 settembre 1862. Del valore delle piante d'alto fusto, di  vivai  o
piantonaie, di accessori ed oggetti mobili, per quella parte che  non
fosse  stata  compresa  nella   valutazione   della   rendita   netta
complessiva del fondo, si terra' conto aggiungendo il cinque per  100
del valore commerciale degli accennati oggetti.