Art. 4. Pei beni fruttiferi la rendita netta sara' determinata colle stesse norme stabilite agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento 14 settembre 1862. Del valore delle piante d'alto fusto, di vivai o piantonaie, di accessori ed oggetti mobili, per quella parte che non fosse stata compresa nella valutazione della rendita netta complessiva del fondo, si terra' conto aggiungendo il cinque per 100 del valore commerciale degli accennati oggetti.