(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Per  i  beni  di  cui  all'art.  18  del  suddetto  regolamento  si
procedera' alla perizia sommaria mediante le norme  ivi  indicate  ai
susseguenti articoli 19, 20 e 21 valutando al  cinque  per  cento  la
rendita dei capitali che emergessero dalla perizia.