(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  A misura che si compieranno le  operazioni  di  cui  agli  articoli
precedenti, i Delegati demaniali  formeranno  gli  elenchi  dei  beni
colle norme prescritte al capitolo IV del regolamento  sulla  vendita
dei beni demaniali. 
 
  Questi elenchi verranno anche sottoscritti dall'Agente della  Cassa
Ecclesiastica ed accompagnati dalle sue osservazioni per quelle parti
in cui non accetti i risultamenti ivi segnati. 
 
  L'Agente della Cassa Ecclesiastica prendera' copia degli elenchi.