Art. 6. A misura che si compieranno le operazioni di cui agli articoli precedenti, i Delegati demaniali formeranno gli elenchi dei beni colle norme prescritte al capitolo IV del regolamento sulla vendita dei beni demaniali. Questi elenchi verranno anche sottoscritti dall'Agente della Cassa Ecclesiastica ed accompagnati dalle sue osservazioni per quelle parti in cui non accetti i risultamenti ivi segnati. L'Agente della Cassa Ecclesiastica prendera' copia degli elenchi.