Art. 7. Gli elenchi accompagnati dalle osservazioni dell'Agente della Cassa Ecclesiastica saranno dal Direttore demaniale trasmessi alla Commissione provinciale per lo accertamento del valore dei beni demaniali. La Commissione provinciale, oltre all'adempimento degli incarichi che le sono affidati dal capitolo V del sovraccennato regolamento, emettera' il suo parere sullo ammontare della rendita netta, e potra' chiedere gli schiarimenti necessari agli Agenti ed Uffizi della Cassa Ecclesiastica.