(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Gli elenchi accompagnati dalle osservazioni dell'Agente della Cassa
Ecclesiastica  saranno  dal  Direttore   demaniale   trasmessi   alla
Commissione provinciale per  lo  accertamento  del  valore  dei  beni
demaniali. 
 
  La Commissione provinciale, oltre all'adempimento  degli  incarichi
che le sono affidati dal capitolo V  del  sovraccennato  regolamento,
emettera' il suo parere sullo ammontare della rendita netta, e potra'
chiedere gli schiarimenti necessari agli Agenti ed Uffizi della Cassa
Ecclesiastica.