(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Udito il parere della Commissione provinciale,  il  Ministro  delle
Finanze, dopo essersi  posto  d'accordo  col  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, determinera' la rendita netta che debbe servir
di base al  correspettivo  da  cedersi  alla  Cassa  Ecclesiastica  a
termini dell'art. 2 della legge 21 agosto 1862, n.° 794.