Art. 8. Udito il parere della Commissione provinciale, il Ministro delle Finanze, dopo essersi posto d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determinera' la rendita netta che debbe servir di base al correspettivo da cedersi alla Cassa Ecclesiastica a termini dell'art. 2 della legge 21 agosto 1862, n.° 794.