Art. 9. Della determinazione della rendita di cui all'articolo precedente si fara' constare sugli elenchi suddetti mediante apposita dichiarazione sottoscritta dai due Ministri, dalla cui data partiranno gli effetti stabiliti dall'art. 1 della succitata legge 21 agosto 1862, n.° 794. Dalla data della determinazione predetta i beni s'intenderanno di pien diritto passati al Demanio dello Stato.