(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Della determinazione della rendita di cui  all'articolo  precedente
si  fara'  constare  sugli   elenchi   suddetti   mediante   apposita
dichiarazione  sottoscritta  dai  due  Ministri,   dalla   cui   data
partiranno gli effetti stabiliti dall'art. 1 della succitata legge 21
agosto 1862, n.° 794. 
 
  Dalla data della determinazione predetta i beni  s'intenderanno  di
pien diritto passati al Demanio dello Stato.