Art. 11. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarita' dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilita'. L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per cio' debba accordare indennita' di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.