Art. 11.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti
d'idoneita' tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta'
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.
Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la
quale giudica sulla regolarita' dei documenti prodotti e sulla
conseguente sua accettabilita'.
L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere
preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve, per tutta
la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.
L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di
allegare alcuno speciale motivo e senza che per cio' debba accordare
indennita' di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.