(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 11)
                              Art. 11. 
            Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore 

 
  L'appaltatore che non conduce i  lavori  personalmente  deve  farsi
rappresentare  per  mandato  da   persona   fornita   dei   requisiti
d'idoneita' tecnici e morali, alla quale deve conferire  le  facolta'
necessarie per la  esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.
L'appaltatore    rimane    responsabile    dell'operato    del    suo
rappresentante. 
  Il mandato deve  essere  depositato  presso  l'Amministrazione,  la
quale giudica  sulla  regolarita'  dei  documenti  prodotti  e  sulla
conseguente sua accettabilita'. 
  L'appaltatore o un suo incaricato, il cui  nominativo  deve  essere
preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve, per tutta
la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori. 
  L'Amministrazione  ha  diritto  di  esigere   dall'appaltatore   il
cambiamento  immediato  del  suo  rappresentante,  senza  bisogno  di
allegare alcuno speciale motivo e senza che per cio' debba  accordare
indennita' di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.