Art. 12. Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita' del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori. E' salva la facolta' dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.