(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 14)
                              Art. 14. 
                  Aumento e diminuzione dei lavori 

 
  L'Amministrazione durante l'esecuzione dei  lavori  puo'  ordinare,
alle stesse condizioni del contratto, un aumento  o  una  diminuzione
delle opere fino alla concorrenza di un quinto  in  piu'  o  in  meno
dell'importo  del  contratto  stesso,  senza   che   percio'   spetti
indennita' alcuna all'appaltatore. 
  Oltre tale limite l'appaltatore puo'  recedere  dal  contratto  col
solo diritto al pagamento dei lavori  eseguiti,  valutati  ai  prezzi
contrattuali. 
  Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra,  un  nuovo  termine
per l'ultimazione dei lavori. Raggiunti  i  sei  quinti  dell'importo
contrattuale  o  anche  prima,  ove  sia   possibile   prevedere   il
superamento di tale limite, l'Amministrazione  ne  da'  comunicazione
all'appaltatore,  il  quale,  nel  termine  di  dieci  giorni,   deve
dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende recedere
dal  contratto  oppure  proseguire  i  lavori  ed  a  quali   diverse
condizioni. 
  In quest'ultima ipotesi  l'Amministrazione  deve  rendere  note  la
proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni. 
  Ove l'appaltatore, dopo aver ricevuta la comunicazione  di  cui  al
comma precedente prosegua i lavori senza chiedere ne' il recesso  ne'
nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle  stesse
condizioni del contratto. 
  Ai fini del presente articolo  l'importo  dell'appalto  e'  formato
dalla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata
dell'importo degli  atti  di  sottomissione  per  varianti  o  lavori
suppletivi   quando   non   sia   pattuito   diversamente,    nonche'
dell'ammontare dei compensi eventualmente  assegnati  all'appaltatore
in aggiunta al  corrispettivo  contrattuale,  escluse  le  variazioni
dipendenti da revisione dei prezzi. 
  Nella determinazione del sesto quinto  agli  effetti  dell'articolo
344 della legge sui lavori pubblici non  sono  tenuti  in  conto  gli
aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative  a
fondazioni.  Tuttavia  ove  tali  aumenti  rispetto  alle   quantita'
previste  superino  il  quinto  dell'importo  totale  del  contratto,
l'appaltatore puo' chiedere un equo compenso per la parte  eccedente,
ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione  del
sesto quinto agli effetti del primo comma del presente articolo. 
  In caso di dissenso sulla misura del  compenso  e'  accreditata  in
contabilita'  la  somma  riconosciuta   dall'Amministrazione,   salvo
all'appaltatore il diritto  di  inserire  in  contabilita'  ordinaria
riserve per l'ulteriore richiesta.