Art. 14. Aumento e diminuzione dei lavori L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori puo' ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in piu' o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che percio' spetti indennita' alcuna all'appaltatore. Oltre tale limite l'appaltatore puo' recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale o anche prima, ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, l'Amministrazione ne da' comunicazione all'appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione deve rendere note la proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni. Ove l'appaltatore, dopo aver ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente prosegua i lavori senza chiedere ne' il recesso ne' nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del presente articolo l'importo dell'appalto e' formato dalla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi quando non sia pattuito diversamente, nonche' dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione dei prezzi. Nella determinazione del sesto quinto agli effetti dell'articolo 344 della legge sui lavori pubblici non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantita' previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore puo' chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma del presente articolo. In caso di dissenso sulla misura del compenso e' accreditata in contabilita' la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto di inserire in contabilita' ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.