Art. 15. Disciplina e buon ordine dei cantieri L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti. L'appaltatore non puo' assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condizione e nella misurazione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacita' o grave negligenza. L'appaltatore e' in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonche' dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione, o nell'impiego dei materiali.