(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 15)
                              Art. 15. 
                Disciplina e buon ordine dei cantieri 

 
  L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed  ha  l'obbligo
di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e
i regolamenti. 
  L'appaltatore non puo' assumere per suoi agenti e capi cantiere  se
non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella
condizione e nella misurazione dei lavori. 
  Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il  cambiamento  o
il licenziamento degli agenti,  dei  capi  cantiere  e  degli  operai
dell'appaltatore   per   insubordinazione,   incapacita'   o    grave
negligenza. 
  L'appaltatore e' in tutti i casi  responsabile  dei  danni  causati
dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai,  nonche'
dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione, o  nell'impiego
dei materiali.