(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 16)
                              Art. 16. 
Cantieri,   attrezzi,   spese   ed   obblighi   generali   a   carico
                          dell'appaltatore 

 
  Salve eccezioni  prevedute  dai  capitolati  speciali,  s'intendono
comprese  nel  prezzo  dei   lavori   e   percio'   sono   a   carico
dell'appaltatore: le spese per formare  e  mantenere  i  cantieri  ed
illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi  materiale  o  mezzo
d'opera; le spese per attrezzi, ponti e  quanto  altro  occorra  alla
esecuzione piena  e  perfetta  dei  lavori;  le  spese  per  rilievi,
tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e  simili  che  possono
occorrere dal giorno in cui comincia la  consegna  fino  al  collaudo
compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli  operai,  per
strade  o  ferrovie  di  servizio;  le  spese  per   passaggio,   per
occupazioni temporanee e per risarcimento dei danni per  abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese  per  la
custodia e la buona  conservazione  delle  opere  fino  al  collaudo,
quelle per dazi di dogana o  di  consumo  sui  materiali,  tanto,  se
esistenti al momento della stipulazione  del  contratto  di  appalto,
quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente,  e  qualsiasi
altra relativa all'impresa. 
  L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che gli
siano richiesti ed indicati  dal  direttore  dei  lavori  per  essere
impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia. 
  Con i prezzi indicati  nelle  tariffe  contrattuali,  l'appaltatore
deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio
gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio  che
occorrano per i lavori in economia. 
  L'Amministrazione puo' mantenere sorveglianti in tutti i  cantieri,
sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.