Art. 16. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore Salve eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento dei danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto, se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi altra relativa all'impresa. L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia. L'Amministrazione puo' mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.