(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 17)
                              Art. 17. 
                     Trattamento del lavoratori 

 
  Nei contratti  sara'  stabilito  di  regola  che  l'appaltatore  e'
obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni  normative
e  retributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dal  contratti
collettivi di lavoro vigenti nella localita' e nel tempi  in  cui  si
svolgono i lavori. 
  In caso di ritardo,  debitamente  accertato,  nel  pagamento  delle
retribuzioni, l'appaltatore e' avvertito per iscritto di  eseguire  i
pagamenti  ritardati  entro   24   ore;   ove   egli   non   provveda
l'Amministrazione puo' pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con
le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri  che
fossero gia' stati concessi a favore di altri creditori a norma degli
articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici. 
  I  pagamenti  fatti  d'ufficio  sono  provati  dalle   note   degli
assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.