Art. 17. Trattamento del lavoratori Nei contratti sara' stabilito di regola che l'appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratti collettivi di lavoro vigenti nella localita' e nel tempi in cui si svolgono i lavori. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore e' avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'Amministrazione puo' pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia' stati concessi a favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.