Art. 21. Provvista dei materiali L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda purche' essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee. A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' e di aver pagato le indennita' per le occupazioni temporanee.