(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 27)
                              Art. 27. 
Chiusure dei registri per le opere di durata  pluriennale  o  la  cui
                     esecuzione viene interrotta 

 
  Per le opere da eseguirsi in piu' anni o che debbano essere sospese
a  determinante  epoche  dell'anno  il   capitolato   speciale   puo'
prescrivere che alla fine di ogni anno ai addi' venga  alla  chiusura
delle partite del registro e alla redazione  del  conto  delle  opere
eseguite nell'anno. 
  Entro 30 giorni dalla comunicazione del conto  come  sopra  redatto
l'appaltatore puo' esplicare le sue osservazioni  e  riserve  con  le
norme e le modalita' di cui all'articolo precedente.