(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 27)
Art. 27.
Chiusure dei registri per le opere di durata pluriennale o la cui
esecuzione viene interrotta
Per le opere da eseguirsi in piu' anni o che debbano essere sospese
a determinante epoche dell'anno il capitolato speciale puo'
prescrivere che alla fine di ogni anno ai addi' venga alla chiusura
delle partite del registro e alla redazione del conto delle opere
eseguite nell'anno.
Entro 30 giorni dalla comunicazione del conto come sopra redatto
l'appaltatore puo' esplicare le sue osservazioni e riserve con le
norme e le modalita' di cui all'articolo precedente.