Art. 29. Tempo utile per la ultimazione dei lavori L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel capitolato speciale per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale e' ritenuto sul prezzo del lavoro. La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale; e' ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto te' ad alcuna indennita', sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione. Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 28 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.