Art. 29.
Tempo utile per la ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel
contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna.
L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei
lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui
non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese
di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel
capitolato speciale per ogni giorno di ritardo.
L'ammontare delle spese di assistenza e della penale e' ritenuto
sul prezzo del lavoro.
La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del
conto finale; e' ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa
quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia
imputabile all'appaltatore.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere
dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto te' ad
alcuna indennita', sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i
lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine
contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo
ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il
ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.
Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio il
periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato
dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 28 del
regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.