(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 29)
                              Art. 29. 
              Tempo utile per la ultimazione dei lavori 

 
  L'appaltatore deve ultimare i  lavori  nel  termine  stabilito  nel
contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna. 
  L'appaltatore, per il  tempo  che  impiegasse  nell'esecuzione  dei
lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a  lui
non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese
di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel
capitolato speciale per ogni giorno di ritardo. 
  L'ammontare delle spese di assistenza e della  penale  e'  ritenuto
sul prezzo del lavoro. 
  La penale deve essere  applicata  con  deduzione  dall'importo  del
conto finale; e' ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa
quando si riconosca che in tutto od  in  parte  il  ritardo  non  sia
imputabile all'appaltatore. 
  L'ultimazione   dei   lavori,   appena   avvenuta,   deve    essere
dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori,  il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio. 
  L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto te' ad
alcuna indennita', sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora  i
lavori,  per  qualsiasi  causa,  non  siano  ultimati   nel   termine
contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.  Resta  salvo
ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il
ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione. 
  Nel caso di rescissione in danno o  di  esecuzione  di  ufficio  il
periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine  fissato
dall'Amministrazione  all'appaltatore  a  norma  dell'art.   28   del
regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.