Art. 32. Durata giornaliera dei lavori Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non puo' far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro ne' di notte senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessita' che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da' ordine scritto all'appaltatore, il quale e' obbligato ad uniformarsi, salvi gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.