(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 6)
                             Articolo 6. 

 
  1. I beni tedeschi sequestrati, ma non  ancora  liquidati  verranno
restituiti agli aventi diritto.  Sono  considerati  beni  non  ancora
liquidati anche i beni la cui liquidazione,  benche'  disposta  prima
del 29 marzo 1957, non sia stata attuata o portata a compimento. 
  2. Gli oneri inerenti all'amministrazione dei  beni  sequestrati  e
all'attuazione della procedura di  dissequestro  verranno  addebitati
all'avente diritto soltanto nei limiti in cui possano essere  coperti
dai proventi delle singole gestioni accumulate durante il periodo  di
sequestro. 
  3. Il Governo italiano provvedera' al dissequestro  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del presente Accordo.