Articolo 6. 1. I beni tedeschi sequestrati, ma non ancora liquidati verranno restituiti agli aventi diritto. Sono considerati beni non ancora liquidati anche i beni la cui liquidazione, benche' disposta prima del 29 marzo 1957, non sia stata attuata o portata a compimento. 2. Gli oneri inerenti all'amministrazione dei beni sequestrati e all'attuazione della procedura di dissequestro verranno addebitati all'avente diritto soltanto nei limiti in cui possano essere coperti dai proventi delle singole gestioni accumulate durante il periodo di sequestro. 3. Il Governo italiano provvedera' al dissequestro entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.