(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 7)
                             Articolo 7. 

 
  Per i casi in cui beni tedeschi siano stati venduti a condizione di
non essere trasferiti a persone fisiche  o  giuridiche  tedesche,  il
Governo italiano libera con il presente  Accordo  gli  acquirenti  di
tali beni dall'obbligo di osservare detta condizione.