Articolo 8. 1. Il Governo italiano restituira' a richiesta agli aventi diritto i proventi dei beni liquidati prima del 29 marzo 1957, qualora risulti che tale restituzione sia giustificata da motivi giuridici o di fatto. 2. Le domande di riesame dei relativi casi dovranno essere presentate all'Amministrazione competente italiana per il tramite dell'Ambascata della Repubblica Federale di Germania in Roma entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Accordo. 3. L'obbligo di rimborso da parte del Governo italiano di cui al paragrafo 1 e' limitato alla somma complessiva di trecento milioni di lire. Ove tale importo non dovesse risultare sufficiente per soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, l'Amministrazione italiana competente si consultera' con la Ambasciata della Repubblica. Federale di Germania a Roma per una distribuzione pro-quota dell'importo medesimo tra i vari interessati. Qualora, invece, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo si avesse un residuo disponibile, questo verra' messo a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania per assistenza a favore di cittadini tedeschi bisognosi in Italia.