(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 8)
                             Articolo 8. 

 
  1. Il Governo italiano restituira' a richiesta agli aventi  diritto
i proventi dei beni  liquidati  prima  del  29  marzo  1957,  qualora
risulti che tale restituzione sia giustificata da motivi giuridici  o
di fatto. 
  2.  Le  domande  di  riesame  dei  relativi  casi  dovranno  essere
presentate all'Amministrazione competente  italiana  per  il  tramite
dell'Ambascata della Repubblica Federale di Germania in Roma entro il
termine perentorio di mesi sei dall'entrata in  vigore  del  presente
Accordo. 
  3. L'obbligo di rimborso da parte del Governo italiano  di  cui  al
paragrafo 1 e' limitato alla somma complessiva di trecento milioni di
lire.  Ove  tale  importo  non  dovesse  risultare  sufficiente   per
soddisfare  integralmente   le   richieste   ritenute   giustificate,
l'Amministrazione  italiana  competente   si   consultera'   con   la
Ambasciata della Repubblica. Federale di  Germania  a  Roma  per  una
distribuzione pro-quota dell'importo medesimo tra i vari interessati.
Qualora, invece, dopo tre anni dall'entrata in  vigore  del  presente
Accordo si avesse un  residuo  disponibile,  questo  verra'  messo  a
disposizione del Governo della Repubblica Federale  di  Germania  per
assistenza a favore di cittadini tedeschi bisognosi in Italia.