(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 9)
                             Articolo 9. 

 
  Qualora i beni di cui al precedente art. 6 e gli importi di cui  al
precedente art. 8 non  possano  essere  messi  a  disposizione  degli
aventi diritto, saranno consegnati ad  un  fiduciario  da  designarsi
dalla Repubblica Federale di Germania.