(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 9)
Articolo 9.
Qualora i beni di cui al precedente art. 6 e gli importi di cui al
precedente art. 8 non possano essere messi a disposizione degli
aventi diritto, saranno consegnati ad un fiduciario da designarsi
dalla Repubblica Federale di Germania.