(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  La  presa  di  possesso  dei  beni  delle  Corporazioni   religiose
soppresse  viene  eseguita,  a  nome  del  Demanio,  per  opera   dei
Ricevitori del  registro  o  di  altri  specialmente  incaricati  dal
Ministero delle Finanze o dalle Direzioni demaniali,  a  norma  delle
disposizioni del presente regolamento e di  quelle  altre  istruzioni
che,    secondo    le    rispettive    competenze,    saranno    date
dall'Amministrazione finanziaria e dall'amministrazione del fondo per
il culto.