Art. 12. La presa di possesso dei beni delle Corporazioni religiose soppresse viene eseguita, a nome del Demanio, per opera dei Ricevitori del registro o di altri specialmente incaricati dal Ministero delle Finanze o dalle Direzioni demaniali, a norma delle disposizioni del presente regolamento e di quelle altre istruzioni che, secondo le rispettive competenze, saranno date dall'Amministrazione finanziaria e dall'amministrazione del fondo per il culto.