(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  I  Ricevitori  del  registro   trasmetteranno   immediatamente   ai
superiori  di  ciascuna  delle  case  religiose  esistenti  nel  loro
distretto due esemplari dei moduli A, B, e C per eseguire la denuncia
prescritta dall'art. 13 della Legge.