Art. 14. Sui due esemplari del mod. A, i superiori inscrivono i nomi dei religiosi, sacerdoti o coriste, laici o converse, e degli inservienti, che al momento della pubblicazione della Legge apparterranno alle rispettive case religiose, aggiungendovi tutte le altre indicazioni prescritte nel modulo. I superiori dopo accertata colla loro firma e sotto la loro responsabilita' l'esattezza delle indicazioni inserite nei due esemplari del mod. A, li respingeranno al Ricevitore del registro, da cui l'hanno avuto, entro il termine di giorni 15 dall'attuazione della Legge.