(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Sui due esemplari del mod. A, i superiori  inscrivono  i  nomi  dei
religiosi,  sacerdoti  o  coriste,  laici   o   converse,   e   degli
inservienti,  che  al  momento  della   pubblicazione   della   Legge
apparterranno alle rispettive case religiose, aggiungendovi tutte  le
altre indicazioni prescritte nel modulo. I superiori  dopo  accertata
colla loro firma e sotto la loro  responsabilita'  l'esattezza  delle
indicazioni inserite nei due esemplari del mod. A,  li  respingeranno
al Ricevitore del registro, da cui l'hanno avuto, entro il termine di
giorni 15 dall'attuazione della Legge.