(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Al mod. A deve unirsi, per parte di ciascun religioso: 
 
    1° L'atto di nascita; 
 
    2° L'atto di professione di voti solenni, perpetui o temporanei; 
 
    3° L'atto di ordinazione al sacerdozio pei religiosi sacerdoti; 
 
    4° L'atto di assenso governativo alla professione religiosa,  per
quelle provincie, nelle quali siffatta autorizzazione era prescritta,
dalle vigenti discipline di polizia ecclesiastica; 
 
    5° La dichiarazione del superiore della casa comprovante  che  il
religioso, il quale fece nello stato  regolare  professione  di  voti
solenni o temporanei prima del 18 gennaio 1864, abbia  continuato  e,
nel momento della pubblicazione della Legge, continui ad  appartenere
a casa religiosa esistente nel  Regno,  indicando  le  case,  ove  e'
rimasto per lo passato, e la durata della  permanenza  successiva  in
ciascuna di esse. 
 
    6°  I  documenti  giustificativi  della   grave   ed   insanabile
infermita' per i religiosi contemplati dall'art. 4 della Legge. 
 
  Per gli inservienti, il superiore della casa  aggiungera'  una  sua
dichiarazione comprovante la durata e  la  continuita'  del  servizio
prestato per un tempo maggiore o minore di un decennio. 
 
  Mancando qualche documento, ne sara' fatta menzione  nella  colonna
osservazioni del modulo A ed il religioso avra' un termine di  giorni
40 dal di della attuazione della Legge, per farne invio al ricevitore
del registro, dopo aver fatto apporre sul documento  il  visto  e  la
firma del superiore della casa religiosa. 
 
  Gli atti e i documenti  richiesti  nel  presente  articolo  possono
prodursi tanto in originale quanto in copia autentica.