Art. 15. Al mod. A deve unirsi, per parte di ciascun religioso: 1° L'atto di nascita; 2° L'atto di professione di voti solenni, perpetui o temporanei; 3° L'atto di ordinazione al sacerdozio pei religiosi sacerdoti; 4° L'atto di assenso governativo alla professione religiosa, per quelle provincie, nelle quali siffatta autorizzazione era prescritta, dalle vigenti discipline di polizia ecclesiastica; 5° La dichiarazione del superiore della casa comprovante che il religioso, il quale fece nello stato regolare professione di voti solenni o temporanei prima del 18 gennaio 1864, abbia continuato e, nel momento della pubblicazione della Legge, continui ad appartenere a casa religiosa esistente nel Regno, indicando le case, ove e' rimasto per lo passato, e la durata della permanenza successiva in ciascuna di esse. 6° I documenti giustificativi della grave ed insanabile infermita' per i religiosi contemplati dall'art. 4 della Legge. Per gli inservienti, il superiore della casa aggiungera' una sua dichiarazione comprovante la durata e la continuita' del servizio prestato per un tempo maggiore o minore di un decennio. Mancando qualche documento, ne sara' fatta menzione nella colonna osservazioni del modulo A ed il religioso avra' un termine di giorni 40 dal di della attuazione della Legge, per farne invio al ricevitore del registro, dopo aver fatto apporre sul documento il visto e la firma del superiore della casa religiosa. Gli atti e i documenti richiesti nel presente articolo possono prodursi tanto in originale quanto in copia autentica.