(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Sui due esemplari  dei  moduli  B  e  C,  i  superiori  della  casa
religiosa  inscrivono  tutte  le  indicazioni  ivi   prescritte   sui
possedimenti, passivita' ed oneri delle case rispettive, accertandone
la verita' colla propria firma e sotto la propria responsabilita',  a
norma dell'art. 13 della Legge. 
 
  I due esemplari dei moduli B  e  C,  devono  dai  superiori  essere
restituiti entro il termine di giorni 15 dalla attuazione della Legge
al ricevitore del registro, da cui vennero comunicati.