Art. 16. Sui due esemplari dei moduli B e C, i superiori della casa religiosa inscrivono tutte le indicazioni ivi prescritte sui possedimenti, passivita' ed oneri delle case rispettive, accertandone la verita' colla propria firma e sotto la propria responsabilita', a norma dell'art. 13 della Legge. I due esemplari dei moduli B e C, devono dai superiori essere restituiti entro il termine di giorni 15 dalla attuazione della Legge al ricevitore del registro, da cui vennero comunicati.