Art. 17. I ricevitori del registro, riscontrata l'esattezza e la conformita' dei due esemplari del modulo A, ne conservano uno nel proprio ufficio e immediatamente trasmettono l'altro direttamente all'amministrazione del fondo per il culto. I due esemplari dei moduli B e C vengono tosto trasmessi dai ricevitori del registro alle rispettive direzioni demaniali. Le direzioni demaniali, riscontrata l'esattezza delle date indicazioni, specialmente nella parte che riguarda la rendita denunciata ed accertata per il pagamento della tassa di mano-morta e l'ammontare di quest'ultima, fanno copia del modulo B, e la conservano nell'ufficio per avere norma alle operazioni successive della presa di possesso, rimettendo l'uno dei due esemplari originali all'amministrazione del fondo per il culto, e l'altro al Ministero delle finanze. Del modulo C si tiene un esemplare presso le direzioni demaniali e l'altro si trasmette all'amministrazione del fondo per il culto.