(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  I ricevitori del registro, riscontrata l'esattezza e la conformita'
dei due esemplari del modulo A, ne conservano uno nel proprio ufficio
e immediatamente trasmettono l'altro direttamente all'amministrazione
del fondo per il culto. 
 
  I due esemplari dei moduli  B  e  C  vengono  tosto  trasmessi  dai
ricevitori del registro alle rispettive direzioni demaniali. 
 
  Le  direzioni  demaniali,  riscontrata   l'esattezza   delle   date
indicazioni,  specialmente  nella  parte  che  riguarda  la   rendita
denunciata ed accertata per il pagamento della tassa di mano-morta  e
l'ammontare  di  quest'ultima,  fanno  copia  del  modulo  B,  e   la
conservano nell'ufficio per avere norma  alle  operazioni  successive
della presa di possesso, rimettendo l'uno dei due esemplari originali
all'amministrazione del fondo per il culto, e  l'altro  al  Ministero
delle finanze. 
 
  Del modulo C si tiene un esemplare presso le direzioni demaniali  e
l'altro si trasmette all'amministrazione del fondo per il culto.