Art. 19. L'elenco delle case religiose, per le quali deve procedersi alla presa di possesso, viene rimesso dall'amministrazione del fondo per il culto al Ministero delle finanze, il quale, con quelle istruzioni speciali che occorrono in ciascun caso, da' ordine alle direzioni demaniali di provvedere alla esecuzione relativa per opera dei ricevitori del registro, del Demanio o di altri all'uopo incaricati. In caso d'urgenza l'amministrazione del fondo per il culto puo' anche ordinare alle direzioni demaniali la presa di possesso dei beni di qualche casa religiosa, dandone contemporaneamente avviso al Ministero delle finanze. Se una casa religiosa possiede beni in separati distretti di ricevitoria, saranno date istruzioni dalla direzione demaniale perche', mentre si compiono gli atti della presa di possesso per lo stabilimento principale della casa religiosa, vi si proceda pure quanto ai beni posti in altri distretti. Gli atti relativi saranno poscia fatti per cura della stessa Direzione demaniale. Se i beni sono posti nel circolo di diverse direzioni, quella dove esiste la casa religiosa si porra' in relazione colle altre, dove stanno i beni, per la regolare presa di possesso dei medesimi secondo le norme suespresse. L'amministrazione del fondo per il culto puo' sempre designare un suo incaricato per assistere alle prese di possesso.