(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  L'elenco delle case religiose, per le quali  deve  procedersi  alla
presa di possesso, viene rimesso dall'amministrazione del  fondo  per
il culto al Ministero delle finanze, il quale, con quelle  istruzioni
speciali che occorrono in ciascun caso,  da'  ordine  alle  direzioni
demaniali di  provvedere  alla  esecuzione  relativa  per  opera  dei
ricevitori del registro, del Demanio o di altri all'uopo incaricati. 
 
  In caso d'urgenza l'amministrazione del fondo  per  il  culto  puo'
anche ordinare alle direzioni demaniali la presa di possesso dei beni
di qualche  casa  religiosa,  dandone  contemporaneamente  avviso  al
Ministero delle finanze. 
 
  Se una casa  religiosa  possiede  beni  in  separati  distretti  di
ricevitoria,  saranno  date  istruzioni  dalla  direzione   demaniale
perche', mentre si compiono gli atti della presa di possesso  per  lo
stabilimento principale della casa  religiosa,  vi  si  proceda  pure
quanto ai beni posti in altri distretti. Gli  atti  relativi  saranno
poscia fatti per cura della stessa Direzione demaniale. 
 
  Se i beni sono posti nel circolo di diverse direzioni, quella  dove
esiste la casa religiosa si porra' in  relazione  colle  altre,  dove
stanno i beni, per la regolare presa di possesso dei medesimi secondo
le norme suespresse. 
 
  L'amministrazione del fondo per il culto puo' sempre  designare  un
suo incaricato per assistere alle prese di possesso.