Art. 20. L'incaricato della presa di possesso invita il sindaco del comune ad assistere all'atto relativo od a delegare a cio' alcuno dei consiglieri comunali, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui cominciera' l'operazione. L'atto e' firmato dal detto sindaco o suo delegato, e, quando non siano intervenuti od abbiano negato di apporre la loro firma, ne e' fatto cenno nell'atto stesso. Alla presa di possesso sono invitati ad assistere il superiore od amministratore della casa religiosa. Negando essi di assistervi o di apporre all'atto la loro firma, si fa constare del loro rifiuto nel verbale relativo, premesse le occorrenti pratiche accennate all'art. 14 della Legge.