Art. 21. Il delegato recatosi sopra luogo si fa esibire tutte le scritture e titoli sia dei crediti, sia degli obblighi e dei pesi, i registri e i conti di amministrazione, e, riunendoli accuratamente, o li trasporta seco o li chiude sotto suggello in luogo sicuro. Lo stesso vien fatto pel denaro contante, per le derrate, pei mobili di valore e per gli oggetti preziosi. Le porte dei luoghi, ove sono rinchiuse le biblioteche, i quadri, le statue ed altri oggetti, si suggellano lasciando liberi gli appartamenti occupati dai religiosi finche' sia compiuta la presa di possesso della casa. I libri, i registri ed i conti dell'amministrazione sono cifrati e chiusi dall'incaricato demaniale.