(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Il delegato recatosi sopra luogo si fa esibire tutte le scritture e
titoli sia dei crediti, sia degli obblighi e dei pesi, i registri e i
conti di amministrazione, e, riunendoli accuratamente, o li trasporta
seco o li chiude sotto suggello in luogo sicuro. Lo stesso vien fatto
pel denaro contante, per le derrate, pei mobili di valore e  per  gli
oggetti preziosi. 
 
  Le porte dei luoghi, ove sono rinchiuse le biblioteche,  i  quadri,
le statue ed  altri  oggetti,  si  suggellano  lasciando  liberi  gli
appartamenti occupati dai religiosi finche' sia compiuta la presa  di
possesso della casa. 
 
  I libri, i registri ed i conti dell'amministrazione sono cifrati  e
chiusi dall'incaricato demaniale.