(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Gli  arredi,  i  mobili  e  tutti  gli  effetti,  che  non  possono
trasportarsi immediatamente, e i locali dei monasteri possono  essere
affidati temporaneamente in custodia al sindaco od a  chi  ne  fa  le
veci, o ad altra persona responsabile del paese. Il sindaco o chi  ne
fa le veci non possono sottrarsi  a  questo  dovere  che  viene  loro
imposto.