(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Il ricevitore del registro,  nel  trasmettere  alle  superiore  dei
conventi femminili il modulo A, secondo il  precedente  articolo  13,
deve unire eziandio un competente numero di esemplari del  modulo  E,
per la dichiarazione individuale delle religiose  relativamente  alla
facolta' di convivenza nel monastero a norma  dell'articolo  6  della
Legge.