Art. 27. Il ricevitore del registro, nel trasmettere alle superiore dei conventi femminili il modulo A, secondo il precedente articolo 13, deve unire eziandio un competente numero di esemplari del modulo E, per la dichiarazione individuale delle religiose relativamente alla facolta' di convivenza nel monastero a norma dell'articolo 6 della Legge.