Art. 28. Appena iniziati gli atti della presa di possesso, il ricevitore del registro fa pubblicare per tre giorni successivi all'albo pretorio del Comune dove ha sede la casa religiosa e dove essa tiene le sue possidenze, lo invito ai creditori della casa religiosa, agli affittuari dei beni ed agli aventi diritto a riversibilita' a tenore dell'articolo 22 della Legge, di produrre in originale od in copia autentica i titoli comprovanti i loro crediti, contratti o diritti. Le denuncie ed i titoli anzidetti, appena ricevuti, verranno trasmessi alla direzione demaniale dal ricevitore del registro.