(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Appena iniziati gli atti della presa di possesso, il ricevitore del
registro fa pubblicare per tre giorni  successivi  all'albo  pretorio
del Comune dove ha sede la casa religiosa e dove essa  tiene  le  sue
possidenze,  lo  invito  ai  creditori  della  casa  religiosa,  agli
affittuari dei beni ed agli aventi diritto a riversibilita' a  tenore
dell'articolo 22 della Legge, di produrre in originale  od  in  copia
autentica i titoli comprovanti i loro crediti, contratti o diritti. 
 
  Le denuncie  ed  i  titoli  anzidetti,  appena  ricevuti,  verranno
trasmessi alla direzione demaniale dal ricevitore del registro.